A sostegno del cittadino in un periodo di grande incertezza lavorativa ed economica, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa prevede, per chi ne è titolare, la possibilità di sospendere temporaneamente le rate nel caso di un evento avverso.
A seguito del mio articolo sul Fondo di garanzia sui mutui prima casa, oggi si parla, invece, di Fondo di solidarietà sui mutui prima casa; in questo articolo vediamo insieme in quali casi si può richiedere, quali documenti sono necessari per effettuarne la richiesta, a chi deve essere indirizzata la richiesta.
Fondo solidarietà: in quali casi si può richiedere
Vediamo insieme in quali casi è possibile fare domanda per il Fondo Solidarietà sul mutuo prima casa, ecco un elenco:
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
- il mutuo contratto per l’acquisto dello stesso non deve essere superiore a 250.000 euro;
- l’indicatore ISEE del proprietario non deve essere superiore a 30.000 euro;
- il mutuo deve esistere da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
- il ritardo accumulato nel pagamento delle rate non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
- in caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che TUTTE le condizioni di cui sopra sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari;
- in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda.
Inoltre, la sopraindicata situazione economica deve derivare dal fatto che il richiedente versi in una delle seguenti situazioni:
- perdita del rapporto di lavoro subordinato determinato o indeterminato, ad eccezione di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, e conseguente inserimento nello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- perdita del rapporto di lavoro parasubordinato di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile, da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con conseguente inserimento nello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
A chi effettuare la richiesta per beneficiare del Fondo di solidarietà
La richiesta va effettuata direttamente alla banca erogante tramite presentazione di tutta la documentazione richiesta. L’istituto si impegna ad inoltrare in via telematica a Consap entro 10 giorni lavorativi, la richiesta per la valutazione dei requisiti. Consap a sua volta si impegna a comunicare entro 15 giorni solari la sua decisione in merito, e in caso di non accoglimento motivarne testualmente le cause.
In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca si riserva 5 giorni lavorativi per informare il richiedente. La sospensione del mutuo viene attivata entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Il ritardo del pagamento viene invece sospeso dal giorno di presentazione della domanda, fermo restando che se ha superato i 90 giorni la domanda è inammissibile.
La documentazione richiesta per l’accesso al Fondo di solidarietà
Per presentare la richiesta di accesso al Fondo sono necessari i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità (ricordo che i documenti di identità consistono solamente in Carta d’identità e passaporto);
- Attestazione ISEE (da richiedere ad un CAF abilitato);
- lettera di licenziamento o di dimissione per giusta causa in caso di contatto a tempo indeterminato;
- contratto iniziale, proroghe e successiva comunicazione di licenziamento o di dimissione per giusta causa in caso di contatto a tempo determinato;
- contratto e comunicazione con la quali s’interrompe il rapporto o lettera di recesso per giusta causa in caso di lavoro parasubordinato di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c.;
- certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%) nei casi di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo.
Inoltre in tutti i casi di dimissioni per giusta causa è necessaria una copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, per l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
Difficoltà a pagare il mutuo in seguito a problematiche lavorative? Vediamo in quali casi viene concessa la sospensione temporanea del pagamento delle rate.