Devo realizzare dei piccoli lavori a casa mia, possono essere define opere in edilizia libera? Mi occorrono le autorizzazioni? Questo è il quesito che si pone ogni qual volta è necessario svolgere dei lavori in casa. Analizziamo insieme in questo articolo come è possibile procedere.
Opere in edilizia libera: Testo Unico dell’Edilizia
Nell’intento di semplificare la vita a privati, imprese di costruzione e pubblica amministrazione, il 7 aprile 2018 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili in regime di edilizia libera.
La disomogeneità di interpretazione sul territorio italiano delle norme contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 e successive modifiche), in relazione ai Piani Regolatori locali e sulla conseguente necessità o meno di chiedere delle autorizzazioni per eseguire un lavoro, ha fatto nascere l’esigenza di integrare il TU con un elenco dettagliato. Il legislatore, al momento, ha scelto di dare priorità alle opere che migliorano la qualità di vita del cittadino quali:
- manutenzioni;
- rifacimenti;
- ammodernamento impianti ecc; nel breve futuro seguiranno altri decreti per definire anche le opere soggette a Cila, Scia, Permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire.
Il glossario suddivide 12 categorie per un totale di 58 voci che consentono di identificare con precisione ed in modo omogeneo sul territorio nazionale tutte le manutenzioni, riparazioni e installazioni che non necessitano di autorizzazione specifica. Cliccare qui per vedere le voci e le categorie.
Quali lavori è possibile eseguire in edilizia libera?
Innanzitutto le manutenzioni ordinarie: interventi come:
- la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture;
- la sostituzione delle pavimentazioni;
- il rinnovamento degli intonaci e dei rivestimenti;
- la sostituzione di serramenti, infissi e inferriate;
- infine tutte le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.
Per l’eliminazione delle barriere architettoniche non occorrono permessi purché le installazioni di ascensori e montacarichi non incidano sulla struttura portante. Inoltre è possibile trovare le rampe, gli apparecchi sanitari, gli impianti igienici e idro-sanitari.
L’installazione di pannelli fotovoltaici e delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW è libera.
Opere in edilizia libera: aree ludiche ed elementi di arredo
Un’altra sezione particolarmente interessante è quella delle aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza. Sono opere in edilizia libera tutte le opere senza fini di lucro come:
- barbecue in muratura;
- fontane;
- muretti;
- fioriere;
- panche;
- gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- giochi per bambini;
- pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- ricoveri per animali domestici;
- ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- ricoveri per biciclette;
- tende;
- coperture leggere di arredo.
Opere in edilizia libera: opere contingenti temporanee
Il glossario indica argomenti più specifici come le opere contingenti temporanee quali ad esempio gazebo o stand; viene specificato che l’installazione di queste opere va effettuata previa comunicazione avvio lavori; invece le manutenzioni e le rimozioni sono in edilizia libera.
Sono interessanti per i titolari di attività imprenditoriali le opere di movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali o l’installazione di prefabbricati; Ad esempio: roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.
Per approfondimenti scaricare qui sotto il glossario in formato PDF.
I limiti del glossario
Meglio non commettere l’errore di prendere il glossario alla lettera, è sempre buona regola verificare la compatibilità con le norme relative alle legislazioni sorelle dell’edilizia, ovvero:
- i regolamenti paesaggistici;
- regolamenti antisismici;
- quelli antincendio;
- il regolamento l’idrogeologico;
- i beni culturali ecc.
Il limite del glossario è proprio questo: correre il rischio di eseguire un lavoro senza titolo edilizio perché inserito in elenco e vederselo contestare perché in conflitto con le norme settoriali.
In Tribunale arrivano già le prime controversie: ad esempio la sentenza n. 2715 del 7 maggio 2018 con particolare riferimento ai punti 2 e 3 che tratta della realizzazione di una tenda da sole sul terrazzo di un’abitazione romana, contestata dal Comune con tanto di ordine di demolizione, perché installata senza nessun permesso.
Il Consiglio di Stato ha sentenziato che non è possibile stabilire per tutti i casi e senza rivolgersi a un esperto, che una tettoia o una pergotenda su una terrazza, si possa realizzare senza permessi.
Viene testualmente citato dal Consiglio di Stato che: “Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata” (cit. dalla sentenza 2715).
Opere in edilizia libera: conclusioni
Possiamo quindi concludere che il “glossario” rappresenta la volontà di superare le criticità dell’ormai obsoleto Testo Unico dell’edilizia in merito a complessità e barriere geografiche, ma necessita urgentemente di essere allargato agli altri titoli edilizi e possibilmente integrato con le altre normative di settore.
Il rischio per il cittadino è di vedersi considerare abuso un lavoro che rispetta la categorizzazione del glossario, ma che va in contrasto con un’altra norma specifica.
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